Privacy e pubblicazione dei dati dei concorsi

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Giancarlo Favero
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Privacy e pubblicazione dei dati dei concorsi

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Le informazioni sui concorsi pubblici vanno pubblicate su pagine in cui l’accesso è riservato, tramite password o altri sistemi analoghi, esclusivamente ai soggetti direttamente interessati. Tali informazioni, per le parti in cui devono essere pubblicate necessariamente sul sito internet e che contengono dati sensibili, vanno rese anonime. Queste accortezze devono essere particolarmente rafforzate per i concorsi per le cd categorie protette, caratterizzati da informazioni riferite a dati sanitari. Sono queste le principali indicazioni operative che possono essere fornite alle PA in applicazione delle norme dettate a tutela della riservatezza, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Garante per la tutela dei dati personali.
Si deve in premessa ricordare che la normativa specifica è contenuta essenzialmente nelle seguenti due disposizioni: d.P.R. n. 487/1994, articolo 15, comma 6 bis e d.lgs. n. 33/2013, articolo 19. La prima disposizione stabilisce che: “Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 (nda le graduatorie dei vincitori dei concorsi) sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente”. Per la seconda, “1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le PA pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2. Le PA pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis (nda tra cui tutte le PA) assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità”. Si deve ricordare che le norme di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 33/2013, che imponevano la pubblicazione sul sito dei “provvedimenti finali dei procedimenti di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera”, sono state abrogate dal d.lgs. n. 97/2016.

Le Linee guida
Per le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, “la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi ...quali il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all´esito dell´espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all´adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall´ordinamento). Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell´ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell´amministrazione o, per gli Enti locali, all´albo pretorio).. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.. le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l´attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall´ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)”.
Di conseguenza non vanno pubblicati in modo accessibile a chiunque i dati personali riferiti ai candidati che sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita di n. XX soggetti), hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata di n. XX soggetti in tutto); hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita (n. XX soggetti)”.
Considerato che si tratta di dati personali “comuni, occorre far attenzione a pubblicare i soli dati necessari ad individuare i soggetti; è sufficiente, dunque, indicare solamente in nome e cognome, evitando luogo e data di nascita, residenza o altro”.

Le indicazioni del Garante
Con il provvedimento 160 del 17 settembre 2020 il Garante ha stabilito che “La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, qualora operino nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono trattare i dati personali degli interessati), anche relativi a categorie particolari di dati, se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.. La disciplina nazionale ha introdotto, inoltre, disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento, e tra queste la diffusione di dati personali, sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice). In tale quadro, con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute (in merito ai quali è previsto un generale divieto di trattamento, ad eccezione dei casi indicati ..e, comunque un regime di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati, in particolare), il trattamento è consentito, per assolvere specifici obblighi “in materia di diritto del lavoro […] nella misura in cui sia autorizzato dal diritto .. in presenza di garanzie appropriate”. In ogni caso, “è vietata la diffusione di dati relativi alla salute, ossia di dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. “Anche in presenza di una specifica disposizione normativa che legittimi la diffusione o la comunicazione dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, nonché integrità e riservatezza dei dati e responsabilizzazione”. “Deve essere inoltre censurato che “i candidati alla specifica procedura concorsuale in esame non hanno ricevuto le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente”. Occorre inoltre ricordare la disposizione “che impone al titolare del trattamento di rendere agli interessati una preventiva informativa”, mentre non occorre il consenso dell’interessato. Determina infine una violazione delle regole di carattere generale il fatto che “si è verificata una diffusione di dati personali dei candidati al concorso in assenza di idoneo presupposto di liceità.
Nel provvedimento 154/2020 leggiamo che “I documenti pubblicati online contenevano dati e informazioni personali dei soggetti partecipanti alla selezione pubblica descritta, compreso il reclamante il cui nominativo compariva nei documenti prima identificati ai nn. XX e XX, in qualità di soggetto ammesso alle prove scritte del concorso e presente alle due prove concorsuali, con indicazione dei punteggi ottenuti alle prove scritte e della non ammissione alla prova orale (cfr. verbali della commissione n. XX contenuti nei documenti citati)”.In premessa ci viene detto che “il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici (come il Comune) è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La disciplina di settore applicabile al caso di specie contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), dispone, in primo luogo, che siano pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti territoriali e non anche, come nella questione sottoposta all’attenzione del Garante, gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati”.)”.
Con il provvedimento n. 20/2020 è stato accertato che, come allegato alla pubblicazione della graduatoria erano pubblicati “atti e verbali della Commissione di concorso, con dati e informazioni personali dei partecipanti alle prove scritte e orali, quali nominativi: dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte (n. XX) con indicazione dei punti assegnati (divisi per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; nonché votazione delle due prove scritte compresa l’indicazione, a seconda dei casi, di prova scritta non valutabile o non esaminata); dei candidati che hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX); dei soggetti che hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita”. Inoltre, “erano ancora visibili i dati personali di concorrenti che non erano stati ammessi al concorso o che non erano vincitori (ma che erano stati solo ammessi anche solo con riserva a sostenere le prove scritte)”. Da qui la conclusione della illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver diffuso dati e informazioni personali … in particolare – ai concorrenti che: sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita di n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata di n. XX soggetti in tutto); hanno estratto le tracce o hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati (n. XX soggetti); hanno partecipato alle prove orali (nominativo con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita di n. XX soggetti).
Con il provvedimento n. 65/2019 sono dettate le regole per le tutele da fornire nei concorsi per la copertura della cd quota obbligatoria, quindi delle categorie protette. Sono illegittime le pubblicazioni che riguardano anche i soli “nominativi dei partecipanti”, ove nella denominazione di tale elenco, è ben visibile che il n. 1 posto a tempo indeterminato e part time di Istruttore amministrativo messo in bando .. riservato esclusivamente ai lavoratori disabili ex legge 68/99. Analogamente, nella determinazione di approvazione della graduatoria si fa esplicito riferimento a tale legge relativa ai lavoratori disabili, ponendo, pertanto, in essere una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti coinvolti nella vicenda”.
Fonte: Maggioli

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