Il licenziamento per lo svolgimento di altre attività durante l'orario di lavoro

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Il licenziamento per lo svolgimento di altre attività durante l'orario di lavoro

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L'ANALISI
Il licenziamento per lo svolgimento di altre attività durante l'orario di lavoro
di ARTURO BIANCO
Non può essere ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che, durante l’assenza per malattia, svolga prestazioni lavorative per altri soggetti e, in questo modo, allontani la propria guarigione. In questa direzione vanno i principi dettati dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18245/2020.
La violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà
Viene ricordato che è da considerare giurisprudenza costante che: "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza ebuona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esternasia, di per sè, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.. lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ferma restando la necessità che, nella contestazione dell'addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore".
La scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute
Altra importante indicazione è il “principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, consente di ritenere realizzata la relativa violazione solo qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implichino una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”.
Ed inoltre, “l’espletamento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro solo laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione”.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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