Danno erariale per l'affidamento di una consulenza esterna atta a smontare i rilievi dei giudici contabili

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Danno erariale per l'affidamento di una consulenza esterna atta a smontare i rilievi dei giudici contabili

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di VINCENZO GIANNOTTI
Confermata la condanna erariale del segretario generale della Camera di commercio che ha disposto un incarico professionale di consulenza giuridico-legale al fine di definire le eventuali iniziative da intraprendere, a tutela dell'Ente, in ordine all'ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale, notificata dalla Procura della Corte dei conti ai componenti della Giunta camerale, al Collegio dei revisori dei conti, al segretario generale ed al dirigente dell'area economico-finanziaria coinvolti a vario titolo nell'approvazione, controllo ed esecuzione della medesima deliberazione. La conferma del danno erariale è contenuta nella sentenza n. 245/2020 della Sez. I Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei conti.
La vicenda
La Procura della Corte dei conti, con invio a dedurre, notificava alla Giunta camerale, al Collegio dei revisori dei conti, al segretario generale ed al dirigente dell'area economico-finanziaria, ipotesi di danno erariale per aver attribuito una retribuzione di posizione al Segretario Generale superiore ai limiti massimi previsti dal CCNL dei dirigenti degli enti locali, non trattandosi di ipotesi di posizione organizzativa dirigenziale di struttura complessa. Avverso l’invito a dedurre il Segretario generale procedeva all’affidamento di un incarico professionale di consulenza giuridico-legale avente ad oggetto: a) la valutazione del quadro normativo concernente il trattamento economico accessorio della dirigenza camerale e degli eventuali profili di illegittimità; b) l'individuazione delle eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell'Ente in ordine all'ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale contenute nell’invito a dedurre formulato dalla Procura contabile. Il Collegio contabile ha proceduto alla condanna per danno erariale al segretario generale pari all’importo della consulenza affidata all’esterno, trattandosi di incarico effettuato in violazione del principio di autosufficienza dell’organizzazione dell’ente sancito dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso in appello il segretario generale, secondo il quale l’incarico affidato risulterebbe conforme sia alla normativa asseritamente considerata violata dai giudici contabili di primo grado, sia secondo il regolamento degli incarichi esterni approvato dall’organo esecutivo. Infatti, l’incarico professionale rientrerebbe per la risoluzione di specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", in quanto si trattava di un complesso incarico che richiedeva specifiche competenze nel campo del diritto e della contrattualistica del lavoro in ambito pubblico, di cui il personale della Camera di commercio - ad eccezione di alcuni soggetti che, tuttavia, erano obbligati ad astenersi - non era dotato. In altri termini, l'attività di consulenza in ordine alla legittimità dell'assunzione di un atto non poteva essere espletata dagli stessi soggetti che avevano adottato l'atto di cui si contestava la legittimità oppure che fossero diretti beneficiari dell'atto contestato. Nel caso di specie, quindi, i soli tre dirigenti dell’ente essendo direttamente interessati dalla vicenda in esame avrebbero avuto l’obbligo di astenersi. Anche a voler seguire la Procura per una eventuale procedura comparativa per la scelta del professionista, non è stato dimostrato come un eventuale costo della consulenza esterna sarebbe stato inferiore. In ogni caso, ha precisato il segretario generale, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere a lui attribuita, in considerazione del ruolo rivestito di assicurare la corretta esecuzione delle direttive ricevute dal Presidente e dell’Organo esecutivo che non avrebbe potuto legittimamente disattendere. In ogni caso, non può essere non riconosciuto il vantaggio ottenuto dall’ente che, a seguito della espletata consulenza aveva condotto l’ente a ridurre la retribuzione di posizione dei dirigenti del 10%, con vantaggio economico per l'Ente camerale.
La conferma del danno erariale
In via preliminare il Collegio contabile di appello adito ha precisato i termini della controversia erariale che è culminata con l’accertamento del danno erariale quantificato in oltre 300mila euro per indebita erogazione della retribuzione di posizione di posizione dei dirigenti dell’ente. In particolare l’organo esecutivo, con il concorso della responsabilità del segretario generale, è stato ritenuto responsabile per il notevole aumento della retribuzione di posizione erogata al medesimo segretario portata da circa 118.000 euro a circa 220.000 euro nei vari anni oggetto di verifica. La sentenza di condanna erariale del giudice contabile di primo grado, è stata successivamente confermata anche dal giudice contabile di appello in assenza di ragioni che giustificassero un significativo scostamento della retribuzione di posizione rispetto alla precedente sua determinazione. I limiti contrattuali massimi previsti per i dirigenti degli enti locali, non avrebbero, in ogni caso, potuto essere superati in ragione della mancanza dei suoi presupposti, non ravvisandosi l’esistenza di una struttura organizzativa complessa e mutata rispetto al precedente quadro di riferimento organizzativo dell’ente.
Una volta precisata la illecita attività condotta dall’ente in merito alla rideterminazione della retribuzione di risultato, l’affidamento dell’incarico di consulenza è da considerarsi illecito. Infatti, il segretario generale con colpa grave, ha disposto l’affidamento dell’incarico di consulenza per finalità estranee ad esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa, avendo quale obiettivo la consulenza quello di costituire una linea di difesa giuridicamente sostenibile per i soggetti destinatari dell’invito a dedurre della Procura regionale, in palese contrasto con le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. D’altra parte, hanno rilevato i giudici contabili di appello, l’ente avrebbe potuto fare affidamento, in caso di dubbi interpretativi, agli organi istituzionali preposti in modo gratuito. Si tratta dei soggetti istituzionale come ARAN, il Dipartimento della Funzione pubblica e l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale dei quali l’Ente avrebbe comunque potuto avvalersi, senza costi aggiuntivi, per dirimere le problematiche sorte in esito ai rilievi ispettivi del MEF. Quest’ultima considerazione confuta l’argomento dell’appellante in ordine al fatto che l’incarico non avrebbe potuto essere espletato dagli stessi soggetti che avevano adottato l'atto di cui si contestava la legittimità, ed elide altresì ogni possibile ipotesi di vantaggio riveniente dal parere in questione. Inoltre, la motivazione della consulenza avente, tra l’altro, ad oggetto l'individuazione delle eventuali iniziative da intraprendere a tutela dell'Ente in ordine all'ipotesi di responsabilità amministrativa e di danno erariale contenute nell’invito a dedurre formulato dalla Procura contabile, esulava completamente dai fini istituzionali dell’Ente e, quindi, dalle fattispecie normative in cui è legittimo avvalersi di consulenze esterne.
In altri termini, il danno erariale deve essere confermato in capo al solo segretario generale, avendo egli omesso di rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, avvalendosi semmai della consulenza gratuita dei suindicati soggetti istituzionali, ma non di una consulenza esterna.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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