Illegittima la rotazione degli incarichi dirigenziali prima della loro scadenza

Rispondi
admin
Site Admin
Messaggi: 101
Iscritto il: mar feb 18, 2020 1:11 pm

Illegittima la rotazione degli incarichi dirigenziali prima della loro scadenza

Messaggio da admin »

Illegittima la rotazione degli incarichi dirigenziali prima della loro scadenza
V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 14/10/2020)

La Cassazione (ordinanza n. 21482/2020) ritorna sulla durata minima del contratto dirigenziale, affermando che, il principio di rotazione reclamato dall’Ente locale, quale specifica misura organizzativa ai fini dell’anticorruzione, attuato mediante distribuzione degli incarichi dei settori di competenza dei dirigenti in modo diverso assicurandone l’equivalenza, non può essere assunta dall’ente prima della scadenza della durata dell’incarico a suo tempo conferito. In altri termini, il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali può essere ragionevolmente assunto dall’ente, in modo legittimo solo una volta scaduto l’incarico, ovvero nelle altre ipotesi tipizzate dalla normativa come, la riorganizzazione dell’ente o in caso di inadempienza grave così come declinata dalla normativa contrattuale e legislativa. Al di fuori di queste ultime ipotesi, una eventuale rotazione prima della scadenza dell’incarico è da considerarsi illegittima.

Le disposizioni contrattuali della dirigenza
Le attuali e vigenti disposizioni del CCNL Area, dirigenza Comparto Regioni-Enti locali 1998-2001 (in attesa del nuovo contratto dove risulta al momento firmata la sola pre intesa), stabiliscono all’art.13 comma 2 che “Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs.165/01), con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni (ndr attualmente portato a tre anni dalla l. 145/2002 che ha modificato sul punto l’art. 19 del d.lgs. 165/2001), fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati”.

La durata minima e massima degli incarichi
La durata minima e massima del conferimento degli incarichi dirigenziali, per il personale interno o esterno, è stata affrontata dai giudici di legittimità. In merito alla durata minima, la Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2014, n. 478), dopo aver stabilito l’obbligatoria applicazione agli enti locali delle disposizioni di cui all’art.19 del TUPI, ha precisato che la durata minima non può essere inferiore a tre anni essendo la stessa volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato. Con successiva sentenza del 5 maggio 2017 n.11015 i giudici di legittimità, hanno anche precisato che, per gli incarichi esterni, la scadenza disposta dall’art. 110 comma 1 TUEL, non vada assolutamente legata al mandato del sindaco eletto, ossia collegata alle sorti di una sua possibile decadenza (esempio dimissioni, decesso ecc.), mancando un riferimento dell’incarico a contratto con le sorti della persona fisica che lo abbia conferito. Infatti, se ciò non fosse vero si finirebbe per violare le disposizioni normative che disciplinano i contratti a termine nella parte in cui si stabilisce la necessità di fissare il termine finale del rapporto che non può che essere quello massimo di cinque anni equivalente alla durata teorica del mandato sindacale.

La rotazione degli incarichi
La questione affrontata dalla Cassazione riguarda la compatibilità del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, espressamente prevista dai principi dell’anticorruzione, con la durata prevista dalle fonti contrattuali e normative sopra indicate. La vicenda concreta ha riguardato la rotazione di incarichi dirigenziali nel settore tecnico di un comune capoluogo di provincia, in occasione dell’insediamento del nuovo sindaco. Il dirigente trasferito ad altro incarico, non appena tre mesi dopo la sua conferma nel settore urbanistica, ha presentato ricorso al giudice del lavoro per violazione dell’art. 109 comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 che consentiva la revoca degli incarichi dirigenziali solo in caso di inosservanza delle direttive del sindaco della giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro sicché il trasferimento disposto si configurava come illegittimo. Secondo la Corte di appello, non si configurava un diritto soggettivo alla conservazione del posto in quanto il conferimento degli incarichi dirigenziali risponde ad esigenze di natura fiduciaria, demandato ad un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione, temperato dalla previsione (non obbligatoria, ma opportuna) del criterio di rotazione, dalla fissazione di un termine ai contratti e dalla motivazione del provvedimento. Sempre, a dire dei giudici di appello, nel caso di specie non vi sarebbe stata una revoca in senso tecnico dell'incarico, in precedenza conferito, bensì un trasferimento allo stesso incarico dirigenziale di altro settore dell'organigramma comunale con la conseguenza che l'Amministrazione non era tenuta a rispettare quelle ipotesi previste solo per la “revoca” in senso tecnico.

La decisione della Cassazione
Secondo i giudici di piazza Cavour ha errato la Corte di appello nel richiamare il principio del conferimento di incarichi dirigenziali quando, come nel caso di specie, si è trattato di una revoca dell'incarico ancora in corso di svolgimento. In questo caso, allora, la legittimità della rotazione dell’incarico avrebbe dovuto essere incentrata sui principi che regolano la revoca degli incarichi dirigenziali. Infatti, il conferimento e/o la conferma di un incarico dirigenziale, è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, il quale tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti, mentre la revoca incontra precisi limiti previsti dal legislatore e dalla contrattazione. Il Contratto collettivo della dirigenza degli enti locali 1998-2001 prevede all’art.13 che “La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 14, comma 2”. Di conseguenza, precisa la Cassazione, la revoca di un incarico può scaturire o da un procedimento disciplinare, o dal mancato raggiungimento degli obiettivi, o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate. In merito alle ragioni riorganizzative, i giudici di legittimità hanno affermato che la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente.
Pertanto, risulta evidente come la rotazione degli incarichi, a motivazione dello spostamento del dirigente, non rientri nella riorganizzazione richiesta dalla disciplina pattizia per una revoca anticipata di un incarico dirigenziale. Pertanto, il decreto del sindaco è illegittimo per aver disposto la revoca anticipata al di fuori dei presupposti normativi.
L’illegittimità della revoca anticipata comporta quale conseguenza il “diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca” (Cass. SS.UU. sentenza n.3766/2009).
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
--------------------------------------
Capital Security Srls
Via Montenapoleone, 8
20121 Milano
Tel. 02-94750.267
Cell. 335-5950674
giancarlo.favero@capitalsecurity.it

Rispondi