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Reperibilità e compatibilità con lo smart working

Inviato: ven giu 12, 2020 6:10 am
da admin
Domanda
Si chiede di conoscere se l'istituto giuridico della reperibilità ex art. 24 del CCNL 21 maggio 2018 è compatibile con la disciplina del lavoro agile e, più in particolare, se si ritiene possibile l'erogazione di tale indennità al personale che svolge la prestazione lavorativa in smartworking.
Risposta
Sulla questione è recentemente intervenuta l'ARAN con una risposta datata 30 aprile 2020, precisando che "La disciplina contrattuale, attualmente prevista dall'art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018, stabilisce che l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Nei confronti del dipendente che, inserito in un servizio di reperibilità, sia chiamato a rendere effettivamente la prestazione lavorativa, trova applicazione esclusivamente la disciplina prevista dal comma 6, con esclusione di qualunque altra forma di compenso o trattamento accessorio. In particolare, la richiamata norma prevede che in caso di chiamata le ore siano retribuite con il compenso previsto per lavoro straordinario (art. 38, comma 7 ed art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000) o con equivalente riposo orario compensativo (al dipendente, collocato in reperibilità nella giornata di riposo settimanale coincidente con la domenica e che, nell'ambito della stessa, sia chiamato a rendere la sua prestazione lavorativa, deve essere corrisposto per le ore di effettivo lavoro, il particolare compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2000, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018)".
In altri termini, il servizio prestato in smart working è servizio a tutti gli effetti e come tale non potrebbe essere remunerato con la reperibilità.