In presenza di dirigenti non può essere conferito l'incarico di Responsabile anticorruzione ad un funzionario

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In presenza di dirigenti non può essere conferito l'incarico di Responsabile anticorruzione ad un funzionario

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Le valutazioni dell'ANAC sulla mancata correttezza della nomina all'interno di un Comune
di AMEDEO SCARSELLA
Un Comune, in presenza di dirigenti nella propria struttura organizzativa, incarica del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione un funzionario avvocato, categoria D3, assegnato presso il segretario generale, Ufficio Contenzioso e Tributario ed iscritto all’albo speciale avvocati di enti pubblici dal 2017.
L’ANAC esamina la correttezza della nomina, giungendo a ritenere non corretta l’individuazione del RPCT, affrontando le seguenti tre tematiche:
 la possibilità di nominare un avvocato nel ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione;
 l’ammissibilità di attribuzione al segretario comunale di funzioni gestionali;
 la possibilità di nominare RPCT un dipendente non avente qualifica dirigenziale nel caso in cui siano presenti dirigenti all’interno dell’ente.
Con la deliberazione 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019) ha rimesso la scelta del RPCT all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, tuttavia l’Autorità ritiene di avere competenza a vagliare la corretta individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche valutando la corretta applicazione delle norme relative alla nomina del RPCT.
Vediamo nel dettaglio i temi affrontati e le soluzioni proposte dall’Autorità con la deliberazione n. 453 del 27 maggio 2020.
Gli avvocati non possono ricoprire il ruolo di RPCT
La prima questione affrontata riguarda la possibilità di conferire l’incarico di RPCT ad un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici ai sensi del Regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore». “La questione è stata affrontata dall’Autorità nella deliberazione 841/2018, nella quale è stato indicato che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Pertanto l’Autorità, nella deliberazione citata, pur riconoscendo la propria incompetenza sull’interpretazione del requisito di esclusività della funzione di avvocato di un ente pubblico iscritto all’albo speciale, ritiene altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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