Il personale delle PA nella conversione del Decreto Rilancio

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Il personale delle PA nella conversione del Decreto Rilancio

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Il personale delle PA nella conversione del Decreto Rilancio


Viene fissato il tetto del 50% dei dipendenti che possono essere utilizzati con il lavoro agile; tutte le PA hanno l’obbligo di darsi il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA); viene esteso il beneficio dell’assunzione diretta per i congiunti del personale sanitario morto per la emergenza Coronavirus; viene esteso per tutto il 2020 l’arco temporale entro cui possono maturare i requisiti di anzianità triennale per la stabilizzazione di coloro che svolto attività con contratti di lavoro flessibile. Possono essere così sintetizzate le principali novità contenute nel testo del d.l. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, di sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cd. Decreto Rilancio) dopo l’esame parlamentare.
Da sottolineare che queste disposizioni si applicano nelle regioni a statuto speciale “compatibilmente con i relativi statuti e le relative norme di attuazione”.

Le assunzioni dei congiunti del personale sanitario vittima del Coronavirus
Vengono estese al coniuge, ai figli ed ai fratelli conviventi di coloro che sono morti o hanno subito una invalidità permanente per la epidemia da Coronavirus contratta per ragioni di servizio durante il periodo di emergenza, i benefici per le assunzioni obbligatorie previste per gli analoghi congiunti delle vittime del terrorismo. Tali disposizioni si applicano ai congiunti dei medici, degli operatori sanitari, degli infermieri, dei farmacisti, degli operatori socio sanitari e dei lavoratori delle strutture sanitarie e socio sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il congedo per i figli fino a 12 anni
L’articolo 72 dispone che dal 5 marzo fino al 31 agosto i dipendenti (in via interpretativa questa disposizione è stata estesa anche al pubblico impiego) “ciascun genitore” e non più come nel testo iniziale “i genitori” ha diritto ad un congedo fino a 30 giorni per i figli fino a 12 anni di età, con retribuzione al 50%. Questi periodi devono essere utilizzati “in maniera alternata” da entrambi i genitori ed in forma giornaliera o oraria. Rimane comunque confermato che il tetto massimo è di 30 giorni e che esso è complessivo. Rimane confermato che è possibile assentarsi, con semplice diritto alla conservazione del posto di lavoro, per assistere i figli fino a 16 anni di età.

I permessi retribuiti per i congiunti disabili
L’articolo 73 prevede la concessione di usufruire di un periodo di tempo fino ad ulteriori 12 giorni di assenza retribuita nei mesi di maggio e giugno per i dipendenti pubblici e privati che assistono congiunti disabili e/o che sono essi stessi disabili. La disposizione si aggiunge all’analogo beneficio previsto dal d.l. n. 18/2020 per i mesi di marzo ed aprile. Nella legge di conversione è rimasto invariato il testo iniziale del decreto.

Il lavoro agile
Le norme sono contenute nell’articolo 263. Esso dispone, in primo luogo, che tutte le PA debbano “adeguare l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali”. Per garantire la risposta a queste esigenze le PA fino alla fine del 2020 “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile .. al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”. Nella applicazione del lavoro agile possono usare le misure semplificate previste per la fase della emergenza (articolo 87, comma 1, lettera b, d.l. n. 18/2020), cioè anche senza il consenso del dipendente e prescindendo dai vincoli informativi. Il Ministro per la pubblica amministrazione può dettare delle specifiche disposizioni sulle modalità organizzative, nonché sui criteri ed i principi del lavoro agile, “anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi”. Dal 15 settembre cessa di avere effetto la previsione dettata dall’articolo 87, comma 1, lettera a), del d.l. n. 18/2020, cioè la previsione per cui le PA devono limitare la presenza presso gli uffici dei dipendenti solamente nel caso di svolgimento di prestazioni lavorative per attività che sono giudicate come indifferibili e per le quali è necessaria la presenza nel luogo di lavoro.
Viene inoltre riconfermato che le PA si devono adeguare “alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute” e che occorre assicurare -tenendone conto ai fini della valutazione della performance- “adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
Sono introdotte delle misure per incrementare il ricorso al lavoro agile in modalità ordinaria. Tutte le PA sono impegnate ad approvare, inserendolo nel piano delle performance, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA). Con questo documento occorre disciplinare le modalità operative dello stesso, in modo che “per le attività che possono essere svolte in modalità agile, almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene”. In questo piano deve essere previsto che chi viene utilizzato in lavoro agile non può avere penalizzazioni di sorta, vanno dettate “le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti”. Nella rilevazione vanno coinvolti i cittadini. Ove l’ente non abbia adottato il POLA, comunque almeno il 30% dei dipendenti “ove lo richiedano” deve essere utilizzato con il lavoro agile. Ulteriori misure possono essere introdotte con un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottare dopo avere sentito la Conferenza Unificata. Viene istituito uno specifico Osservatorio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Da sottolineare che viene disposto che dell’associazione Formez sia socio fondatore il Dipartimento della Funzione Pubblica, con una quota non inferiore al 76%.
Inoltre, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 90 i dipendenti che hanno figli di età inferiore a 14 anni e/o che siano immunodepressi, anziani, interessati da patologie oncologiche o comunque a grave rischio, hanno diritto ad essere utilizzati in lavoro agile, a condizione che questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della stessa. La disposizione è dettata per i dipendenti del settore privato, ma si può ritenere applicabile anche al pubblico impiego. La norma ricorda che nel pubblico impiego, ex articolo 87 del d.l. n. 18/2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

I concorsi pubblici
L’articolo 249 conferma integralmente le previsioni dettate dal testo iniziale del decreto. Le amministrazioni pubbliche possono fino al prossimo 31 dicembre utilizzare le disposizioni di snellimento dettate dagli articoli 247 e 248 per i concorsi RIPAM.
Di conseguenza, con modifiche che devono essere adottate dai singoli enti nell’ambito dei propri regolamenti e che quindi non sono direttamente, immediatamente ed automaticamente applicabili, le amministrazioni possono:
a) disporre lo svolgimento delle prove preselettive e scritte con strumenti informatici e digitali, nonché delle prove orali in video conferenza. Occorre garantire che siano utilizzate “soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa (nda della prova di esame), l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”;
b) effettuare le prove in sedi decentrate individuate con il supporto della Funzione Pubblica;
c) dare corso alla comunicazione da parte delle commissioni esaminatrici dei risultati delle prove al termine di ognuna delle stesse;
d) fare svolgere le riunioni delle commissioni in modalità telematica, comunque in modo da garantire “la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”;
e) disporre che i termini per la presentazione delle domande siano ridotte a 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei casi in cui sia previsto che ciò possa essere realizzato “esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa”, che può essere realizzata anche con il supporto di aziende pubbliche e private;
f) disporre che condizioni della partecipazione siano il possesso delle PEC e la registrazione con il Sistema Pubblico di identità digitale (cd SPID). In questi casi tutte le comunicazioni si devono effettuare tramite questa piattaforma, ivi compresi la comunicazione del calendario delle prove, entro il termine di 10 giorni dalla data prevista per il loro svolgimento, e dell’esito delle stesse.
Sono inoltre disposte specifiche misure per l’accelerazione dei concorsi di numerose amministrazioni statali.

La stabilizzazione dei precari
In tutte le PA diventa possibile stabilizzare, sempre tramite appositi concorsi, coloro che hanno conseguito alla data del 31 dicembre 2020, e non più al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di anzianità con lo stesso ente come lavoratore flessibile. Viene mantenuto il termine della fine del 2020 per completare questo processo e l’anzianità deve essere stata maturata negli ultimi 8 anni. Le previsioni sono contenute nell’articolo 4 bis.

Le assunzioni nei Comuni dissestati, strutturalmente deficitari o in predissesto
Con le previsioni dettate dall’articolo 118 bis viene disposta la possibilità per gli enti di riattivare e portare a termine le procedure di assunzione di personale “sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o della adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”. Queste assunzioni potranno essere completate dopo il controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, ovviamente sempre nel rispetto delle previsioni dettate dai piani triennali dei fabbisogni di personale.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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