Violazione del sistema di rilevazione della presenza. Si alla sospensione dall’ufficio no agli arresti domiciliari

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Giancarlo Favero
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Iscritto il: dom gen 24, 2021 6:45 am

Violazione del sistema di rilevazione della presenza. Si alla sospensione dall’ufficio no agli arresti domiciliari

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza deliberata in data 14/10/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza in data 11/05/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva applicato a (omissis) la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio in luogo di quella degli arresti domiciliari richiesta nella domanda cautelare. Le imputazioni provvisorie a carico di (omissis), quale funzionario della Polizia Municipale di Corigliano - Rosano, riguardano i reati truffa aggravata e art. 55-quinquies d. Igs. 165 del 2001 (in relazione a false attestazioni di essere in servizio nonostante ingiustificati allontanamenti) e il reato di falsità ideologica in atto pubblico (in relazione alla formazione di un verbale di una commissione esaminatrice, ove si attestava falsamente la presenza continuativa di (omissis): capo 13).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e art. 55-quinquies d. Isg. 165 del 2001, nonché vizi di motivazione. Il Tribunale ha preso in considerazione solo i reati ascritti a (omissis) in concorso con altri (capi 3, 4, 5 e 6), ma non si pronuncia sulle esigenze cautelari sottese agli altri capi (1, 2 e 13) e vìola 55-quinquies cit., perché l'entità del danno può venire in rilievo per la truffa, ma non per il reato indicato, tanto più che non viene indicato il dato da cui si trae l'affermazione secondo cui il danno economico sarebbe di modica entità. Nella domanda cautelare e poi nell'atto di appello si erano messi in evidenza gli elementi espressivi delle pregnanti esigenze cautelari, quali il fatto che le singole assenze avevano inciso sull'organizzazione dell'ufficio, ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il giudice dell'appello cautelare - dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reato oggetto di imputazione provvisoria - ha rilevato che le condotte realizzate dai colleghi di Pirillo rappresentavano una forma di ossequio verso la figura apicale rivestita nella Polizia Municipale; tali condotte, inoltre, risultano concentrate nel lasso temporale di un mese e hanno determinato un danno economico di modica entità, per l'ente pubblico. L'ordinanza impugnata ha poi rimarcato la risalenza nel tempo degli episodi contestati, dati che depongono verso l'adeguatezza della misura interdittiva applicata. Le censure del ricorrente risultano manifestamente iniclonee a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il riferimento all'entità del danno - indicato nelle stesse imputazioni provvisorie - giova a dar conto delle valutazioni dei giudici cautelari circa la gravità dei fatti, mentre solo l'argomento relativo alla motivazione alla base delle condotte dei coindagati è riferito alle imputazioni provvisorie concorsuali. Quanto agli ulteriori rilievi del ricorso, essi non danno conto delle ragioni per cui la misura interdittiva sia inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari pure ritenute dai giudici cautelari, né delle ragioni per le quali tali esigenze sarebbero tutelabili sono con l'applicazione della più afflittiva misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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