Sanzione di 4.000,00 Euro nei confronti di Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

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Giancarlo Favero
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Sanzione di 4.000,00 Euro nei confronti di Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

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Di seguito trovate il testo integrale del provvedimento, consultabile anche al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest ... eb/9565218

[doc. web n. 9565218]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo con il quale è stato rappresentato che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, facendo seguito a un esposto presentato dal reclamante al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle “presunte gravi irregolarità” commesse dall’I.C.G. Pitocco di Castelnuovo di Porto, in relazione all’attribuzione delle ore di sostegno previste per gli alunni con disabilità, avrebbe inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica documentazione contenente dati personali riguardanti il figlio, comprensiva di informazioni relative allo stato di salute del minore.

2. L’attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX) integrata, da ultimo, in data XX, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio (prot. n. XX del XX). Nello specifico, la dott.ssa XX, dirigente dell’Ufficio Scolastico, con dichiarazione della cui veridicità risponde penalmente ai sensi dell’art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice), ha rappresentato, in particolare, che:

- il reclamante “si rivolgeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data XX con una nota avente ad oggetto “Segnalazione di presunte gravi irregolarità attribuzione ore di sostegno ad alunne/i con disabilità e richiesta di intervento in merito” (…). Tale segnalazione si riferiva, in modo generico all’intera procedura in base alla quale l’Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato le cattedre dei docenti di sostegno alle istituzioni scolastiche”.

- “A seguito di tale esposto, il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica (…) indirizzava all’USR Lazio la nota prot. n. XX del XX con la quale, nel trasmettere la segnalazione del Sig. (…), invitava l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio a formulare le valutazioni di competenza ed a fornire assicurazioni circa l’osservanza delle disposizioni in materia”.

- “L’Ufficio scrivente forniva riscontro a tale richiesta con propria nota prot. n. XX del XX, nella quale illustrava l’attività di propria competenza ai sensi della legislazione vigente, e circostanziava il caso di XX (figlio del Sig. XX firmatario ed autore dell’esposto) alunno iscritto all’Istituto scolastico “Pitocco, in situazione di disabilità certificata e pertanto destinatario di docente di sostegno, fornendo in allegato documentazione attestante quanto riscontrato”.

- “ai sensi dell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si sottolinea che i dati personali in argomento sono stati oggetto di “comunicazione” ad altro soggetto pubblico determinato (D.F.P.) svolgente funzioni di controllo ed attività ispettiva e non già diffusi o comunicati a terzi non identificati e/o soggetti privati. Infatti, l’Ufficio scrivente, che nell’ambito delle proprie funzioni è tenuto a porre in essere azioni per la garanzia del diritto allo studio costituzionalmente garantito, vistosi interpellato dal D.F.P. - Ispettorato della Funzione Pubblica, organo con prerogative ispettive e di controllo, ha risposto fornendo alcuni dei dati a propria disposizione, valutati attentamente e ritenuti indispensabili, ai fini di un corretto e completo inquadramento della vicenda”.

- “L’art.2-sexies comma 2 del Codice (…) elenca poi quelli che sono ritenuti trattamenti di rilevante l’interesse pubblico - effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri - in determinati ambiti, in un elenco non tassativo di materie. Tra queste figurano: a) l’accesso a documenti amministrativi e accesso civico; l) le attività di controllo e ispettive; nonché u) i compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario”.

- “Atteso che il D.F.P.- Ispettorato per la Funzione Pubblica svolge ai sensi dell’art. 60 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss. mm. compiti di vigilanza sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l’Ufficio scrivente ha trasmesso la propria relazione con riferimento alla segnalazione (del reclamante), allegando la necessaria ed indispensabile documentazione attestante. È appena il caso di evidenziare che, mediante detta segnalazione (…), si intendevano portare all’attenzione del D.F.P. presunte irregolarità nello svolgimento delle funzioni di competenza dell’Amministrazione scolastica (IC “G. Pitocco” e USR Lazio). Pertanto, l’Ufficio scrivente ha ritenuto necessario fornire le richieste spiegazioni al riguardo allegando idonea e necessaria documentazione, tutta debitamente valutata e considerata indispensabile al fine di comprovare quanto dichiarato. Dal momento che la normativa attribuisce al D.F.P. compiti di vigilanza, le richieste di tale Amministrazione nonché le successive interlocuzioni con la medesima, possono a tutti gli effetti essere ricondotte ad attività ispettiva, nell’ambito della quale la trasmissione dei dati deve avvenire in forma chiara e comprensibile”.

- “Essendo stata attivata tale richiesta del D.F.P. da un’istanza di parte, ovvero dal (reclamante), si è ritenuto opportuno il riferimento al caso di specie al fine di illustrare all’Ispettorato per la Funzione Pubblica in che modo le esigenze presumibilmente all’origine della segnalazione del (reclamante) fossero state soddisfatte dall’Amministrazione scolastica nel rispetto della vigente normativa”.

- “Solo l’illustrazione del caso di specie correlato da idonea e necessaria documentazione – che in quella sede non poteva che essere quello dell’alunno XX – avrebbe infatti consentito a questo Ufficio di poter fornire elementi evidenti ed inconfutabilmente utili ad una completa ricostruzione della vicenda che, a partire dal settembre 2018, ha condotto il segnalante a ricorrere al D.F.P. (…) Non si è ritenuto pertanto di poter esaurientemente fornire riscontro al DFP, nella svolgimento della propria attività ispettiva, senza il trattamento e la comunicazione di quei dati e documenti allegati, indispensabili per la finalità istruttoria richiesta”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, ha notificato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

Con la nota sopra menzionata, l’Ufficio ha rilevato che il richiamato Ufficio Scolastico, inviando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, documentazione contenente dati personali, comprensivi di dati relativi alla salute, riguardanti il figlio del reclamante, ha effettuato una comunicazione di dati personali e di dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.

Con nota del XX (prot. XX) l’amministrazione scolastica ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, rappresentando, tra l’altro, quanto segue:

- “Si richiama, in premessa, quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R) all'art. 6 – Liceità del trattamento – ove si chiarisce che il trattamento dei dati è lecito solo se e nella misura in cui, tra le altre cose, esso «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» ed «è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»”;

- “si auspica che nessuna violazione possa essere addebitata all'Ufficio scrivente, poiché questo ha corrisposto, su apposita istanza, con altra Pubblica Amministrazione, titolare di specifici poteri ispettivi, ovvero l'Ispettorato della Funzione Pubblica.

La nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato della Funzione Pubblica prot. n. XX del XX, nel richiamare la segnalazione del (reclamante), «con la quale si paventano irregolarità nel “procedimento di assegnazione delle risorse di sostegno scolastico per alunni affetti da disabilità”, in particolare verificate nell’I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto», invitava l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, «previa opportuna verifica di quanto esposto, a fornire assicurazioni circa l’osservanza delle disposizioni in materia, dando diretto riscontro all’interessato».

In risposta a tale richiesta, l’Ufficio scrivente forniva riscontro, illustrando preventivamente l’attività di propria competenza e successivamente circoscrivendo il caso dell’alunno XX, figlio dell’esponente e iscritto all’Istituto Comprensivo G. Pitocco di Castelnuovo di Porto, per fugare ogni dubbio sulle presunte irregolarità in particolare verificate nell’I.C. G. Pitocco di Castelnuovo di Porto.

Infatti, mediante propria segnalazione, il (reclamante), intendeva portare all’attenzione dell’Ispettorato, presunte irregolarità nello svolgimento delle funzioni di competenza dell’Amministrazione scolastica I.C. “Pitocco e U.S.R. Lazio).

Tanto ciò evidenziato, l’Ufficio scrivente, per adempiere alla richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, riteneva utile ed imprescindibile, illustrare le modalità operative adottate in materia di assegnazione di sostegno didattico allegando parte della documentazione in proprio possesso, riferita ad una fattispecie concreta (l’unica che fosse possibile indicare in quanto afferente al genitore richiedente, (….) per spiegare come avvenga concretamente l’assegnazione delle risorse del sostegno didattico e come ciò fosse avvenuto presso l’IC Pitocco.

Si è inteso così chiarire all’Ispettorato per la Funzione Pubblica in che modo le esigenze, all’origine del reclamo (…), fossero state completamente soddisfatte dall’Amministrazione scolastica, evidenziando la regolarità del “procedimento di assegnazione delle risorse di sostegno scolastico” presso l’Istituto scolastico frequentato dal figlio del (reclamante), I.C. Pitocco, appunto.

Non è possibile ignorare il fatto che solo mediante l’illustrazione del caso specifico che in quella sede non poteva che essere quello dell’alunno XX, figlio del richiedente, questa Amministrazione poteva effettivamente fornire le richieste assicurazioni, utili altresì per la ricostruzione della vicenda che dal settembre 2018 ha condotto il segnalante a ricorrere a più Amministrazioni pubbliche, sia giudiziarie che amministrative, e da non da ultimo al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per le ragioni sopra esposte, l'Ufficio scrivente ritiene di aver adempiuto ad un preciso obbligo normativo, nell'invio di documentazione a corredo di una dettagliata Relazione emessa a seguito di una specifica richiesta di un Organo ispettivo come l'Ispettorato della Funzione Pubblica, che invitava l’Ufficio a dettagliare specificamente le modalità di assegnazione del sostegno scolastico all’Istituto scolastico nel quale era iscritto l’alunno XX.”

- “L’Ufficio scrivente richiama il principio della buona fede nello svolgimento delle proprie funzioni anche nella scelta degli elementi di risposta trasmessi con le proprie note. Tali elementi sono parte del fascicolo dell’alunno XX che sono attentamente custoditi presso questo Ufficio e senza la valutazione dei quali (attraverso l’attribuzione di diagnosi funzionale) non sarebbe possibile assegnare le risorse sul sostegno scolastico.”

- “Si ritiene tuttavia importante evidenziare che, in ordine ad una completa valutazione, la funzione di controllo e d’ispezione connessa all’esercizio di pubblici poteri, a parere dell’Ufficio scrivente, merita la più ampia tutela nel suo svolgimento, in modo da consentire, al destinatario dell’ispezione stessa, la possibilità di fornire ogni elemento ritenuto utile. Diversamente, ne risulterebbero fortemente compromesse la libertà e la segretezza della corrispondenza tra Pubbliche Amministrazioni”.

3. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi della disciplina in materia, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)).

Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione di dati personali – ossia “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione” – diversi da quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, è ammessa se prevista esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter del Codice).

Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute (in merito ai quali è previsto un generale divieto di trattamento, ad eccezione dei casi indicati all’art. 9, par. 2 del Regolamento e, comunque, un regime di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati, in particolare, per effetto dell’art. 9, par. 4, nonché dell’art. 2-septies del Codice), il trattamento è consentito, quando “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento).

Il legislatore nazionale ha definito “rilevante” l’interesse pubblico per il trattamento “effettuato da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri” nelle materie indicate, seppur in modo non esaustivo, dall’art. 2-sexies del Codice, stabilendo che i relativi trattamenti “sono ammessi qualora siano previsti […] da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.

Il trattamento dei dati personali deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del Regolamento, fra cui quelli di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5 par. 1, lett. a) e c).

4. Esito dell’attività istruttoria.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento negli scritti difensivi ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Risulta infatti che la comunicazione dei dati personali relativi al figlio del reclamante e, in particolar modo, delle informazioni relative allo stato di salute dello stesso, tra le quali anche il codice diagnostico indicativo della disabilità del minore nonché il riferimento all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non fosse necessaria al fine di fornire riscontro alla richiamata richiesta di chiarimenti ricevuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle presunte irregolarità relative all’attribuzione delle ore di sostegno segnalate dal reclamante.

Si osserva al riguardo che, pur essendo l’Ufficio Scolastico regionale tenuto a rappresentare all’Ispettorato per la funzione pubblica tutti gli elementi utili a chiarire gli aspetti relativi alle modalità di assegnazione delle cattedre di sostegno, avrebbe potuto fornire il necessario riscontro nel caso di specie, senza comunicare, al richiamato Dipartimento, anche i dati personali del minore.

La comunicazione della specifica documentazione relativa al ragazzo, di fatto, ha determinato, pur se nel limitato contesto della pubblica amministrazione in cui vigono, al riguardo, generali obblighi di riservatezza, un’indebita circolazione di dati personali e, in particolare, di dati relativi allo stato di salute, non necessari al fine di fornire riscontro alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ufficio Scolastico regionale, in quanto tale Ufficio, inviando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, documentazione contenente dati personali comprensivi di dati relativi alla salute, riguardanti il figlio del reclamante, ha effettuato una comunicazione di dati personali e di dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a) del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
In relazione ai predetti elementi è stata considerata la particolare delicatezza dei dati personali illecitamente trattati (dati relativi alla salute, art. 4, par. 1, n. 15 del Regolamento).

È necessario, tuttavia, tenere in considerazione il carattere sicuramente colposo della violazione, in quanto l’Ufficio Scolastico regionale ha comunicato i dati personali del minore, relativi anche alla salute, al Dipartimento della Funzione Pubblica ritenendo erroneamente di esservi tenuto sulla base di “un preciso obbligo normativo” e nella convinzione che, solo l’illustrazione dettagliata del caso specifico, avrebbe consentito di rispondere, in modo esaustivo, alla richiesta del Dipartimento. L’amministrazione inoltre ha collaborato con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento e non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal richiamato Ufficio Scolastico o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria tenendo anche conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie, ai sensi dell’art. 22, comma 13, del d. lgs. 10/08/2018, n. 101, nella misura di euro 4.000 (quattromila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, si ritiene che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rileva l’illiceità del trattamento effettuato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9, del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

Al Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma. CF 97248840585, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al medesimo Ufficio scolastico di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;

- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

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