Attenzione a questa strana clausola di NOVANTA GIORNI che qualcuno impone prima di farvi riavere i vostri dati

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Giancarlo Favero
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Iscritto il: dom gen 24, 2021 6:45 am

Attenzione a questa strana clausola di NOVANTA GIORNI che qualcuno impone prima di farvi riavere i vostri dati

Messaggio da Giancarlo Favero »

Vi invito a fare attenzione ed a prendere provvedimenti, relativamente alla clausola prevista al punto 9.2 della lettera di nomina a Responsabile (esterno) del trattamento dei dati, nella quale un fornitore di registro elettronico si riserva un periodo fino a 90 giorno (TRE MESI) prima di restituirvi i vostri dati, contenuti nel registro elettronico.

9. Durata dell’Atto di Nomina e obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione
9.1 Il Contratto di Nomina avrà durata pari a quella del Contratto e perderà efficacia, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.3, alla Data di Cessazione.
9.2 Alla Data di Cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato per conto del Titolare e dovrà restituire al Titolare e cancellare i Dati Personali entro 90 giorni dalla Data di Cessazione, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui Dati Personali da restituire e cancellare, da compiersi in coordinamento con il Titolare.


A tal proposito faccio le seguenti considerazioni.

1. Se il registro elettronico lo si sta utilizzando, per definizione il registro elettronico si trova in uno stato consistente, e sono soddisfatti i vincoli di integrità referenziale e semantica tra le varie tabelle del database. Per cui non si capisce quali verifiche ci siano da fare, e soprattutto perché siano così onerose da richiedere fino a TRE MESI.

2. Attenzione che questo significa che se una Scuola alla fine dell'anno scolastico (che in Lombardia quest'anno finisce l'8 giugno) volesse cambiare registro elettronico, e passare ad altro registro elettronico, questo significa la Scuola che potrebbe dover attendere fino all'8 settembre per ottenere I PROPRI DATI, in tempo assolutamente non utile per poter iniziare la scuola con un nuovo registro elettronico.

3. Ho i miei seri dubbi che questa clausola sia legale, in quanto sarebbe di fatto una richiesta di portabilità dei dati, che ai sensi del GDPR deve essere soddisfatta nel tempo massimo di 30 giorni.

4. A nostro avviso, tale periodo di 90 giorni è assolutamente immotivato e inaccettabile, per cui vi invitiamo a non accettare tale termine, ed accettare un periodo massimo di 5 giorni per riavere i vostri dati.

Grazie e cordialità,
Dott. Giancarlo Favero

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