Didattica a distanza: non è necessario acquisire un consenso specifico

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Iscritto il: mar feb 18, 2020 1:11 pm

Didattica a distanza: non è necessario acquisire un consenso specifico

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Buongiorno,

non mi stancherò mai di ripetere che l'azione amministrativa deve essere sempre improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare quindi devono essere evitate le azioni e le attività inutili o non necessarie, soprattutto quelle che provocano un significativo aggravio procedurale ed amministrativo.
Mi sembra quindi importante richiamare quanto stabilito dal Garante per le protezione dei dati personali nel provvedimento del 26/03/2020 relativo alla didattica a distanza, all'ultimo capoverso del punto 1:

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.


Di seguito riporto il link al provvedimento:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest ... h7vdneivv#

e di seguito riporto il punto 1:
1. Base giuridica del trattamento dei dati personali
Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).
In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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Capital Security Srls
Via Montenapoleone, 8
20121 Milano
Tel. 02-94750.267
Cell. 335-5950674
giancarlo.favero@capitalsecurity.it

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