Controllo Green Pass a Scuola: evitiamo di fare terrorismo psicologico

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Giancarlo Favero
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Iscritto il: dom gen 24, 2021 6:45 am

Controllo Green Pass a Scuola: evitiamo di fare terrorismo psicologico

Messaggio da Giancarlo Favero »

E anche questa volta, regolari come un orologio, arrivano i comunicati da varie aziende che si occupano di privacy e protezione dei dati personali, che ci mettono in guardia da reclami, denunce, sanzioni, invasioni di cavallette, terremoti e devastazioni che potrebbero derivare da una non corretta gestione della privacy relativamente al controllo del Green Pass a Scuola.

Peccato che parecchie affermazioni non siano vere e siano finalizzato solo a fare terrorismo psicologico.

Come ad esempio che l'affermazione che la Scuola non è tenuta ad acquisire il consenso al trattamento dei dati, ma deve in ogni caso fornire l'informativa.

Affermazione quest'ultima (che la Scuola deve comunque fornire l'informativa) è falsa, per i seguenti motivi:

- l'informativa non necessariamente deve essere fornita, ma può anche essere semplicemente resa disponibile, ad esempio sul sito web dell'Istituto. Un conto è stampare in duplice copia un documento cartaceo, consegnarle all'interessato e trattenere una copia per presa visione. Tutt'altro conto è pubblicare l'informativa sul sito web della Scuola e festa finita: chi vuole se la va a consultare.

- il considerando numero 62 del GDPR dice chiaramente che l'informativa non è dovuta se l'interessato dispone già delle informazioni o se il trattamento di dati è effettuato in ottemperanza a norma di legge. E guarda caso, tutta la Pubblica Amministrazione può effettuare trattamenti di dati solo se previsto da norma di legge, quindi tutta la Pubblica Amministrazione potrebbe - volendo (lo diciamo a bassa voce) - omettere l'informativa e non sarebbe sanzionabile. Lo dimostra il fatto che mentre sono state numerose le sanzioni comminate dal Garante per la protezione dei dati personali ad aziende o soggetti privati per omessa o inidonea informativa, di sanzioni a carico di soggetti pubblici per omessa o inidonea informativa non ce n'è manco mezza. ed è giusto che sia così, perché è tutto rigidamente disciplinato da norme di legge, quindi in un certo senso è tutto noto a priori.


Grazie e cordialità,

Giancarlo Favero

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