Danno erariale al responsabile dei lavori pubblici per procedura di gara non richiesta dalla normativa

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Danno erariale al responsabile dei lavori pubblici per procedura di gara non richiesta dalla normativa

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Danno erariale al responsabile dei lavori pubblici per procedura di gara non richiesta dalla normativa
V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 30/9/2020)

In presenza dello scioglimento del contratto con l’aggiudicatario, il secondo classificato che offre le medesime condizioni di gara dell’aggiudicatario dovrebbe essere scelto dall’ente, mentre in caso di affidamento con nuova procedura di gara, l’eventuale differenza economica aggiudicata rispetto a quella del precedente aggiudicatario, costituisce danno erariale per il responsabile dei lavori pubblici. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 269/2020 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana.

La vicenda
Il responsabile dei lavori pubblici di un Comune ha proceduto all’affidamento di un contratto di appalto di lavori pubblici, a seguito di procedura negoziata, estesa a dieci ditte, per la realizzazione del primo lotto funzionale dei lavori di costruzione di una nuova scuola. L’aggiudicazione è stata disposta con un ribasso dell’8,54% sull’importo posto a base di gara. A seguito di sottoscrizione del contratto e l’inizio dei lavori, la società aggiudicataria ha richiesto al Tribunale, inizialmente l’attivazione della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e, successivamente, la modifica del concordato in concordato liquidatorio, con sospensione di 60 giorni delle attività lavorative. Dopo la sospensione dei lavori, la società appaltatrice chiedeva al Tribunale l’autorizzazione allo scioglimento del contratto, per impossibilità alla continuazione dei lavori, da cui riceveva la relativa autorizzazione. Alla decisione del Tribunale seguiva la deliberazione di giunta comunale che prendeva atto del provvedimento del Tribunale, autorizzante lo scioglimento del contratto d’appalto sottoscritto dal Comune con la ditta aggiudicataria, disponendo che i lavori di completamento del primo lotto di opere e quelli successivi di realizzazione del secondo lotto fossero affidati, con urgenza, mediante nuove procedure di gara, demandando l’Ufficio Tecnico a predisporre i necessari provvedimenti per l’attuazione.
La seconda ditta, della originaria graduatoria, prendendo atto della dichiarazione di fallimento della società aggiudicataria, si proponeva agli stessi patti e condizioni della precedente aggiudicataria di eseguire e completare i lavori in conformità all’art. 140 d.lgs. n. 163/2006.
Il responsabile dei lavori pubblici, nonostante la protocollazione della richiesta, preferiva attivare nuova procedura di gara negoziata, estesa a cinque ditte, da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. A fronte di un solo concorrente che aveva presentato la proposta, il responsabile dei lavori pubblici aggiudicava la gara all’unica ditta partecipante che aveva offerto uno sconto del 3,35%.
La Procura contabile ha chiamato, pertanto, a rispondere del danno erariale il responsabile dei lavori pubblici, quantificando lo stesso in circa 17mila euro, pari al maggior importo versato alla nuova aggiudicataria rispetto alla proposta ricevuta dalla seconda classificata della precedente procedura di gara.
Il responsabile, rinviato a giudizio davanti il Collegio contabile, si è difeso precisando che la propria condotta sarebbe stata orientata nella direzione della massima trasparenza, celerità ed economicità, a salvaguardia degli interessi del Comune e della collettività, onde la dedotta impossibilità di configurare a suo carico addebiti di colpa, negligenza o responsabilità. Infatti, la scelta di non azionare le disposizioni dell’art. 140 d.lgs. n. 163/2006 sarebbe stata dettata dalla circostanza della mancata disponibilità, neppure di massima, pur se espressa per le vie breve ed informali. In altri termini, la riserva ad eseguire i lavori se non sciolta con tempestività, non avrebbe potuto collimare con l’esigenza di speditezza del Comune, visto il lungo periodo di ritardo già subito dall’Amministrazione, a causa delle vicissitudini societarie della ditta aggiudicataria poi fallita. A dire del convenuto, infatti, la decisione di esperire nuova procedura negoziata, sarebbe confermata dalla stessa nota inviata alla ditta alla quale le veniva comunicato di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 d.lgs. 163/2006 (oggi abrogata, perché ritenuta lesiva della trasparenza nell’affidamento degli appalti), proprio a causa della sua indecisione. La riserva della ditta veniva sciolta solo dopo alla delibera giuntale che disponeva di procedere mediante nuova procedura di gara.

La decisione del Collegio contabile
I giudici contabili rilevano come sia incontestato che vi sia stata perdita patrimoniale del Comune dovuta alla differenza tra il corrispettivo più alto pagato dal Comune alla ditta aggiudicataria della rinnovata procedura di gara, quello minore che sarebbe stato possibile erogare alla ditta, seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 d.lgs. n. 163/2006 e ciò a prescindere dalla sua successiva abrogazione contenuta nel nuovo codice dei contratti. La responsabilità di tale danno erariale subito dal Comune, non può che essere attribuito al responsabile dei lavori pubblici, il quale, nonostante la disponibilità al “subentro” nel completamento dei lavori manifestata formalmente dalla ditta, ha disposto la rinnovazione della gara. Infatti, egli avrebbe dovuto investire formalmente della questione la giunta comunale, al fine di verificare la perdurante operatività, alla luce della disponibilità espressa dalla seconda classificata, la quale cosa non risulta avvenuta. La sua responsabilità è, inoltre, amplificata dal fatto che la nota della ditta al subentro della procedura sia avvenuta prima della determina dirigenziale di avvio della nuova procedura di gara. In tale contesto, continua il Collegio contabile, la condotta del responsabile dei lavori pubblici è connotata da colpa grave dovuta alla noncuranza mostrata per la salvaguardia delle risorse finanziarie dell’Ente d’appartenenza, nonché dalla chiarezza e specificità della disposizione normativa che prevedeva lo scorrimento della graduatoria, inopinatamente non utilizzata. In conclusione il Collegio contabile ha condannato il responsabile dei lavori pubblici per le maggiori spese sopportate dall’ente a fronte della scelta operata, con relativo potere di riduzione dovuto alle complesse vicende legate al fallimento della società.
Dott. Giancarlo Favero
Direttore
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