Accesso sempre da garantire al candidato che non si è collocato in posizione utile in graduatoria

Rispondi
Giancarlo Favero
Messaggi: 226
Iscritto il: dom gen 24, 2021 6:45 am

Accesso sempre da garantire al candidato che non si è collocato in posizione utile in graduatoria

Messaggio da Giancarlo Favero »

Va sempre garantito l’accesso agli atti del concorso a favore del concorrente non utilmente posizionato in graduatoria.
Lo rammenta il TAR Liguria, mediante sentenza del 19 gennaio 2022, n. 54.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva partecipato ad un concorso per titoli ed esami indetto da un’Azienda sanitaria.
Dopo aver sostenuto la prova pratica, aveva saputo il risultato della valutazione dei titoli, pubblicato dall’ASL sul proprio sito internet: il ricorrente si era collocato in posizione non idonea all’assunzione.
L’interessato aveva scritto all’ASL lamentando un presunto errore nella valutazione dei titoli e chiedendone un riesame, con rettifica del punteggio attribuito.
Poi il ricorrente aveva chiesto di avere accesso, mediante esame ed estrazione di copia, di tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale, ivi compresi gli atti di indizione del concorso (deliberazione, determina dirigenziale, ecc.), la nomina della Commissione esaminatrice, tutti i verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali, eventuali tabelle/griglie contenenti i parametri/criteri di valutazione dei titoli/esperienze professionali pregresse predisposte dalla Commissione, scheda di valutazione dei titoli dell’esponente e degli altri candidati, nonché ogni altro atto, anche interno, adottato dall’Azienda in relazione alla procedura selettiva.
Essendosi formato il silenzio-diniego dell’Amministrazione, il ricorrente aveva adito il Tribunale, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso, con condanna dell’Amministrazione a consentirlo.
L’ASL aveva riscontrato l’istanza di accesso, trasmettendogli copia di parte dei documenti richiesti, fatta eccezione per:
- gli atti di nomina della commissione esaminatrice;
- i verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali;
- le copie delle schede di valutazione dei titoli degli altri candidati.
Secondo i giudici, il ricorrente era portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata» agli atti del concorso in questione, avendovi partecipato e potendo quindi trarre un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si era formata la valutazione cui era stato sottoposto, anche per valutare l’opportunità di contestarne in giudizio l’eventuale illegittimità.
Dal punto di vista oggettivo, poi, il ricorrente aveva indicato in modo sufficientemente circoscritto e preciso, attraverso il richiamo al procedimento concorsuale nonché mediante l’elenco esemplificativo esposto nell’istanza, i documenti di cui aveva domandato l’ostensione.
Inoltre, gli atti richiesti non rientravano tra quelli esclusi dal diritto di accesso.
A tal proposito, i giudici hanno osservato che in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione (in questi termini, tra le più recenti, si veda TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 6718 del 2021).
Pertanto, l’ASL è stata condannata all’ostensione degli atti e dei documenti del concorso a cui aveva partecipato il ricorrente, con esclusione di quelli già trasmessi, e in particolare degli atti di nomina della commissione esaminatrice, dei verbali relativi allo svolgimento delle operazioni concorsuali e la copia delle schede di valutazione dei titoli degli altri candidati.

Rispondi