Quando è possibile differire l’accesso agli atti richiesto dal consigliere comunale?

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Giancarlo Favero
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Iscritto il: dom gen 24, 2021 6:45 am

Quando è possibile differire l’accesso agli atti richiesto dal consigliere comunale?

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La giurisprudenza torna ad occuparsi dell’accesso dei consiglieri comunali, con particolare riferimento alla possibilità dell’Amministrazione comunale di differire l’esercizio di tale diritto da parte del consigliere comunale.
Di particolare rilievo è il principio affermato nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, sentenza n. 1890 del 5 agosto 2021, la quale precisa che la mera pendenza di procedimenti (nel caso di specie, relativi alle istanze di permesso di costruire chieste in ostensione) non giustifica ex se il diniego di immediata esibizione delle stesse, in quanto l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all’accoglimento integrale della domanda di accesso impone un’adeguata motivazione del differimento all’accesso, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Il giudice amministrativo, anche con riferimento al differimento di accesso, richiama la necessità di ricorrere alla tecnica del bilanciamento tra gli interessi coinvolti, principio affermato di recente dall’importante sentenza del Consiglio di Stato n. 2089/2021.

La sentenza del TAR Lombardia (Sez. II), 5 agosto 2021, n. 1890
Un consigliere comunale presenta istanza di accesso agli atti relativi ad un Piano Integrato di Intervento in variante al PGT. L’Amministrazione comunale differisce l’accesso al termine dei relativi procedimenti, in attesa dei lavori della Commissione del Paesaggio e successivamente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.
Il consigliere propone ricorso avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto il differimento dell’accesso alla documentazione, rinviandone l’ostensione alla conclusione dei diversi procedimenti.
Il giudice amministrativo lombardo, premette che secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato (v. Cons. Stato, sez. V, n. 2089/2021 cit.). La mera pendenza dei procedimenti relativi alle istanze di permesso di costruire chieste in ostensione non giustifica ex se il diniego di immediata esibizione delle stesse, in quanto l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all’accoglimento integrale della domanda di accesso impone un’adeguata motivazione del differimento all’accesso, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Nel caso di specie l’Amministrazione si era limitata a differire il rilascio dei documenti richiesti alla conclusione dei diversi procedimenti, senza tuttavia indicarne le concrete ragioni; in particolare, rispetto alle domande di permesso di costruire, l’Amministrazione non poteva che essere in possesso della documentazione relativa, né vi erano ragioni per attendere l’adozione delle determinazioni finali, neppure nell’eventualità che detta documentazione fosse anche in possesso di altre Amministrazioni o soggetti pubblici, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 24 della l. n. 241/1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso la contemporanea detenzione del documento da parte di altra Amministrazione o autorità dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).
Per tali ragioni, in carenza di congrua motivazione, il differimento dell'accesso ai documenti richiesti, opposto al consigliere comunale, deve ritenersi illegittimo.

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