Riunioni in videoconferenza degli organi collegiali dopo l'emergenza Coronavirus

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Giancarlo Favero
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Riunioni in videoconferenza degli organi collegiali dopo l'emergenza Coronavirus

Messaggio da Giancarlo Favero »

Con la cessazione dello stato di emergenza da Coronavirus prevista da domani (1° aprile 2022), molti Enti sono nel dubbio in ordine alla possibilità di continuare a svolgere le riunioni di giunta e consiglio in videoconferenza.

Riproponiamo alcune importanti riflessioni (Fonte: Maggioli)

L’art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020 dispone che “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente” (per approfondire il tema si rinvia al precedente articolo Sedute di giunta e consiglio in videoconferenza durante l’emergenza Coronavirus: gli indirizzi operativi).
La norma pare a chi scrive da leggersi in tal modo. Il presupposto è la legittimità degli statuti e dei regolamenti adottati dagli enti locali che già disciplinavano, anteriormente all’inizio della crisi pandemica, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali. Per gli enti che non avevano tali disposizioni dettate dalla normativa locale, in via eccezionale fino alla data di cessazione dell’emergenza, si riconosce al presidente dell’organo di disciplinare modalità “da remoto” di convocazione e di svolgimento delle sedute, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità (per approfondire il tema si rinvia al precedente articolo Il potere presidenziale di disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute a distanza durante l’emergenza pandemica).
Che questa sia la corretta lettura della norma risulta anche dalla circolare dello stesso Ministero dell'Interno, n. 15350/117(2) del 18 marzo 2020, esplicativa del d.l. 18/2021, dove è possibile leggere: "all’interno del Titolo V, l’art. 73, comma 1, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest’ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi. La modalità «da remoto» di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell’organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse. Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell’efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali".

Le perplessità giuridiche derivanti dal parere del Ministero dell’Interno del 10 giugno 2021
In maniera del tutto sorprendente il parere del 10 giugno 2021 del Ministero dell’Interno “stravolge” tale interpretazione ritenendo che l’art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020 non effettui nessuna interpretazione autentica del quadro normativo previgente, ma legittimi, “nella fase pandemica, l'applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l'applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge”. Da ciò giunge ad una conclusione, difficilmente condivisibile secondo la quale “la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge”. Il parere ritiene addirittura che le previgenti disposizioni statutarie o regolamentari, che prevedevano lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi adottate dagli enti, abbiano avuto, dall’art. 73, comma 1, del d.l. 18/2020, una straordinaria e temporanea sanatoria legislativa limitata al solo periodo dell’emergenza. Si tratta di argomentazioni giuridiche ardite e, lo si ripete, in palese contrasto sia con la chiara previsione normativa che con la circolare esplicativa emanata dallo stesso Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) del 18 marzo 2020.

L’importanza di non sperperare le buone pratiche apprese durante la pandemia
Nei giorni in cui si è impegnati a disegnare una nuova amministrazione più efficiente, più innovativa, con maggiore ricorso agli strumenti digitali, per raggiungere gli obiettivi del PNRR (Recovery Plan), credo che sia necessario tenere ben presente che alcune innovazioni significative sono state già apportate dalle varie amministrazioni durante il periodo della pandemia. In particolare, l’organizzazione di alcuni servizi, lo smart working, lo svolgimento di riunioni a distanza tra diversi enti o tra soggetti che compongono organi collegiali, costituiscono ormai patrimonio delle amministrazioni, che producono efficienza e significativi risparmi di risorse pubbliche.
Con riferimento alle sedute a distanza personalmente ho sperimentato, soprattutto per quel che riguarda la giunta comunale e le commissioni consiliari (per il consiglio le considerazioni possono essere diverse), la maggiore disponibilità a partecipare da parte di tutti i componenti, che anche con il telefono e da qualunque posizione possono garantire la loro presenza ed il loro contributo. Gli elementi positivi di tale modalità flessibile di riunione non si esauriscono con la maggiore snellezza nell’organizzazione, ma occorre tener presente che in molti casi le amministrazioni non sono tenute a pagare permessi per il tempo necessario a raggiungere la sede comunale e il rientro presso la sede di lavoro dell’amministratore. Del pari, la partecipazione del segretario comunale è resa molto più agevole laddove lo stesso abbia la responsabilità di assistere a sedute di organi collegiali in diversi Comuni.
L’innovazione delle amministrazioni passa, ad avviso di chi scrive, non solo (e forse non tanto) attraverso modifiche normative, ma richiede un diverso atteggiamento di tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità nelle amministrazioni, che devono passare da letture rigide ed estremamente rigorose di norme (la cd. amministrazione difensiva), a letture orientate all’efficienza della Pubblica Amministrazione e al buon senso. Il parere del Ministero dell’Interno oggetto di commento, oltre ad essere difficilmente condivisibile dal punto di vista giuridico, appare anche poco comprensibile nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità dell’attività degli Enti locali.

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